1. Il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali, provinciali e concernenti le città metropolitane è garantito anche a chi non è cittadino italiano, a condizione che abbia maturato cinque anni di regolare soggiorno in Italia.
2. Gli statuti e i regolamenti comunali, provinciali e delle città metropolitane disciplinano altre forme di partecipazione degli stranieri alla vita politica e amministrativa.
3. Le disposizioni del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali e princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica per le regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano.